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SICUREZZA SUL LAVORO: IN VIGORE LE NUOVE NORME.

Sicurezza sul lavoro: in vigore le nuove norme.  I modelli organizzativi e di gestione avranno un ruolo cruciale nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il correttivo al testo unico del 2008 (decreto legislativo 81) potenzia l’efficacia "esimente" dei modelli di controllo interno rispetto ai profili di responsabilità che potrebbero colpire i manager e la stessa azienda in virtù del decreto 231. Il decreto legislativo 106/09 inoltre punta ad agevolare la diffusione dei modelli organizzativi anche nell’ambito delle Pmi attraverso una semplificazione delle procedure. 

Efficacia esimente
Già con il testo unico del 2008 ai modelli organizzativi da applicare ai fini antinfortunistici è stata assegnata un’efficacia di protezione rafforzata rispetto agli altri ambiti nei quali a partire dal 2001 è stata introdotta in Italia la responsabilità amministrativa per enti e società a seguito di reati commessi nell’interesse della persona giuridica. Se spetta normalmente al giudice valutare l’efficacia dei modelli organizzativi per sancire l’esonero dalle sanzioni della società nel caso della violazioni di norme antinfortunistiche che procurino ai lavoratori la morte o lesioni gravi la valenza "esimente" dei modelli è sancita direttamente dalla legge. A patto che i modelli siano effettivamente adottati e attuati e rispondano ai requisiti fissati dall’articolo 30 del decreto legislativo 81. Quindi le imprese che realizzino un sistema di misure idonee a scongiurare gli infortuni sul lavoro e un meccanismo interno di monitoraggio che ne consenta il costante aggiornamento potranno con maggiori probabilità sfuggire alle conseguenze della responsabilità amministrativa fissate dall’articolo 300 del testo unico (da multe che possono arrivare a 15 milioni di euro a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pa per un anno). Le società però dovranno garantito tra l’altro il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a impianti agenti chimici fisici e biologici degli obblighi connessi alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione nonché alla sorveglianza sanitaria e alla formazione dei lavoratori.

Obblighi di vigilanza
Il correttivo ha poi previsto che gli organismi paritetici (imprese-sindacati) potranno «asseverare» l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione. Non si tratta di una "certificazione" assoluta tuttavia il "bollino" rilasciato dagli organismi servirà ad allontanare le visite degli ispettori del lavoro e delle Asl i quali dovranno invece dirigersi prioritariamente verso quelle aziende i cui modelli non siano stati "asseverati". Altra novità introdotta dal decreto 106 riguarda lo "scudo" offerto dai modelli rispetto all’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sulle funzioni delegate ad altre persone. Il nuovo comma 3 dell’articolo 16 infatti stabilisce che quest’obbligo «si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30 comma 4». Una formulazione che – ma questo aspetto andrà verificato nelle aule dei tribunali – potrebbe estendere la protezione derivante dai modelli organizzativi anche rispetto al più generale dovere di vigilanza dei datori e dei dirigenti in rapporto al l’adempimento degli obblighi di preposti lavoratori progettisti e altri soggetti.


Piccole e medie imprese
Per favorire la diffusione dei modelli organizzativi già il testo unico del 2008 ha previsto per le imprese fino a 50 lavoratori la possibilità di ottenere finanziamenti da parte del Lavoro e che in sede di prima applicazione garantiranno sufficiente copertura i modelli conformi alle Linee guida Uni-Inail del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. Il correttivo affida ora alla commissione consultiva permanente del Welfare il compito di elaborare procedure semplificate per agevolare l’adozione dei modelli da parte delle Pmi.

Fonte: marco.bellinazzo@ilsole24ore.com

 
29/08/2009
 
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