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| TITOLO
I - Costituzione, Principi, Finalità |
art. 1 - Costituzione
Accanto alle altre organizzazioni sindacali, nasce l'I.S.A (
Intesa Sindacato Autonomo) che ha unito l'ideale di confederalità
al concetto di autonomia. Questa
Organizzazione sindacale, inserita in un quadro di relazioni
internazionali, è volta alla rappresentanza degli interessi
e delle rivendicazioni di lavoratori appartenenti a vari settori
produttivi, e si propone al confronto con tutte le parti stituzionali.
L'I.S.A.
è un soggetto sociale in forte crescita, dotato di
un progetto adeguato alle sfide del nuovo secolo e basato
su tre parole d'ordine: Confronto,Solidarietà,Qualificazione.
Confronto:il
sindacato deve trattare con le controparti tutto ciò
che riguarda il trattamento economico e previdenziale dei
lavoratori e più in generale le loro condizioni di
vita ed il loro benessere.
Solidarietà:
l'I.S.A non rifiuta la globalizzazione dei mercati, ma si
batte per l'umanizzazione dell'economia e del profitto. Lo
sviluppo del pianeta sarà perfettamente inutile se
non avrà come scopo il miglioramento delle condizioni
di vita di tutte le persone che lo abitano. In questo senso,
dai paesi industrializzati, deve concretizzarsi sempre più
l'impegno di destinare una quota agli investimenti contro
il sottosviluppo.
Qualificazione:
se i lavoratori vogliono confrontarsi con la globalizzazione
e con il costante mutamento delle tecnologie e dei mercati,
devono essere posti in grado di acquisire costantemente un'adeguata
preparazione professionale.
Nel
Paese, il sindacato dovrà battersi contro ogni forma
di sfruttamento del lavoro clandestino e minorile, per la
piena dignità dei lavoratori immigrati, secondo una
programmazione delle opportunità di lavoro che tenga
comunque conto dell'obiettivo primario della piena occupazione
dei cittadini italiani. |
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art. 2 - I fondamenti sindacali
L'I.S.A. ( Intesa Sindacato Autonomo ) è un
sindacato libero, indipendente ed apartitico, che fra i suoi
scopi ha quello di mantenere la sua originaria e naturale caratteristica
confederale e di autonomia.
E' formato dalle Organizzazioni Sindacali di lavoratori e pensionati
che ad esso aderiscono e che condividono i principi ispiratori
della Confederazione. |
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art.
3 - Finalità
L'idea
guida che sta alla base dell'I.S.A - all'interno
del progetto di crescita e di progresso della società
- è la centralità della persona intesa come soggetto
di diritti e di doveri sotto tutti i profili: etico, economico,
sociale culturale e politico.
Le mutazioni strutturali e gli assetti produttivi del mondo
del lavoro, possono determinare, in un'epoca di globalizzazione
dei mercati come la nostra, forti crisi d'identità e
spersonalizzazione nel campo dei rapporti sociali e produttivi.
Coniugare
in un sistema economico globalizzato l'umanizzazione del lavoro
con il profitto:è questa assieme alla tutela dei diritti
dei lavoratori - la fondamentale conquista verso cui è
diretta l'attività e l'azione sindacale dell'I.S.A
.
Nell'attuale
fase evolutiva dei processi economici e dei modelli produttivi,
l'I.S.A , nel ribadire l'impegno per il concreto
raggiungimento dell'unità del mondo del lavoro e per
la trasformazione sociale dell'economia, si propone:
- di
assistere le organizzazioni aderenti alla Confederazione
nelle vertenze sindacali, nella stipula dei contratti di
lavoro, nella regolamentazione di tutti gli altri rapporti
che insorgono nel corso delle trattative e fuori di esse
e che, comunque, riguardino gli interessi di tutti i lavoratori;
- di
promuovere, una sempre più coordinata ed incisiva
presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei
processi decisionali di carattere economico e sociale delle
istituzioni dell'Unione Europea.
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| TITOLO
II - Norme generali |
art.
4 - Impegni degli associati I
lavoratori che intendono associarsi all'I.S.A. debbono inoltrare
domanda alla segreteria confederale,direttamente o per il tramite
delle strutture provinciali, territoriali o di categoria
dichiarando di accettare la dottrina e le finalità del
sindacalismo Nazionale e impegnandosi ad osservare lo statuto
della Confederazione.
Il solo documento che comprova l'associazione del lavoratore
all'I.S.A. è la tessera confederale.
Il lavoratore che intende recedere dall'associazione deve darne
formale comunicazione. |
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art.
5 - Diritti degli associati Tutti
gli associati partecipano con piena eguaglianza di diritti alla
formazione delle deliberazioni degli organi collegiali di cui
sono componenti.
E' garantito il pluralismo di opinioni in armonia con i principi
e le finalità del Sindacalismo Nazionale.
Tutti gli associati hanno diritto di esercitare la più
ampia dialettica sindacale.
Non è ammessa la costituzione di correnti ispirate ad
organismi estranei alla organizzazione. |
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art.
6 - Elettività delle cariche
Tutte
le cariche sociali sono elettive.
Hanno diritto al voto, in tutti i gradi della organizzazione,
i lavoratori associati all'I.S.A., muniti della tessera confederale
ed in regola con i pagamenti dei contributi associativi.
Soltanto in casi di necessità e di urgenza la segreteria
confederale e le segreterie delle strutture territoriali, nell'ambito
di rispettiva competenza, possono deliberare la decadenza di
organi statutari della struttura interessata e nominare reggenti
temporanei.
La nomina di reggenti delle organizzazioni di categoria deve
essere concordata con i segretari delle federazioni nazionali
interessate.
Il reggente ha l'obbligo di indire, nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre sei mesi dalla nomina, le elezioni
degli organi statutari. |
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art.
7 - Gratuità delle cariche Tutte
le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture
dell'organizzazione sono gratuite. |
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art.
8 - Incompatibilità
La
carica di segretario generale e quelle di segretario responsabile
di federazione nazionale di categoria e di delegazione regionale
sono incompatibili con:
a) mandati di parlamentare europeo e nazionale e di consigliere
regionale;
b) incarichi di responsabilità esecutiva - nazionali,
regionali e provinciali - in partiti politici;
c) candidature alle assemblee legislative europee, nazionali
e regionali.
Verificandosi le ipotesi di cui sopra, il segretario generale
ed i segretari responsabili di federazione nazionali e delegazioni
regionali decadono dall'incarico e vengono sostituiti da responsabili
temporanei, eletti, sino alla celebrazione del congresso straordinario,
rispettivamente dal comitato direttivo centrale, dalla giunta
della federazione nazionale e dal consiglio della delegazione
regionale. Questi ultimi possono deliberare deroghe temporanee
relativamente alle ipotesi di cui alla lettera c). |
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art. 9 - Attività contrattuale
Le
strutture di categoria e le rappresentanze sindacali sono tenute
ad informare tempestivamente la segreteria confederale, ovvero
le segreterie delle unioni e delle delegazioni competenti per
territorio, in ordine all'andamento della contrattazione di
accordi collettivi.
Le decisioni relative ad istituti contrattuali di interessi
comuni a lavoratori inquadrati in diverse strutture di categoria
debbono essere sottoposte preventivamente alla segreteria confederale
ovvero alle segreterie delle strutture competenti per territorio.
Le decisioni relative a problemi previdenziali ed assistenziali
di ordine generale sono di competenza della segreteria confederale
ovvero delle segreterie delle strutture territoriali. |
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art.10
- Sciopero
Lo
sciopero generale viene deciso dalla segreteria confederale,
quando si tratta di sciopero nazionale ovvero dalle segreterie
delle strutture territoriali quando si tratti di sciopero regionale
o provinciale.
Lo sciopero dei lavoratori di singole categorie viene deciso
dagli organi esecutivi delle corrispondenti strutture, in relazione
agli interessi dei lavoratori che le medesime raggruppano. |
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art.11
- Congressi ed assisi nazionali Il
Congresso confederale e quelli delle strutture territoriali
e di categoria sono convocati in via ordinaria ogni quattro
anni e straordinariamente su deliberazione dei competenti organi
direttivi.
Per lo svolgimento dei congressi si applicano le norme del regolamento
elettorale di cui a successivo art. 17, 3 comma, lettera e).
Ogni anno viene convocata un'assise nazionale dei quadri dirigenti,
con modalità analoghe a quelle previste per il consiglio
nazionale di cui a successivo art. 19. |

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| TITOLO
III - Organizzazione dell'ISA |
art.12
- Organizzazione unitaria ed articolazione
L'organizzazione
unitaria dell'I.S.A. si articola in:
a) organi confederali;
b) strutture di categoria;
c) strutture territoriali;
d) rappresentanze sindacali.
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| CAPO
I - Organi confederali |
art.13
- Denominazione
Gli
organi confederali sono:
- il congresso confederale;
- il segretario generale;
- il comitato direttivo centrale;
- il coordinamento politico;
- la segreteria confederale;
- il consiglio confederale;
- il consiglio nazionale;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.
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art.14 - Congresso federale
Il congresso confederale è il massimo organo deliberante
dell'I.S.A. . Determina gli orientamenti di politica generale,
modifica lo statuto, valuta l'azione svolta dagli organi direttivi.
Elegge il segretario generale, il comitato direttivo centrale
ed i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri.
Viene convocato ordinariamente ogni quattro anni, su deliberazione
del comitato direttivo centrale.
In via straordinaria, viene convocato su richiesta di due terzi
dei componenti del comitato stesso.
Il numero dei congressisti è fissato dalla segreteria
confederale tenendo conto dello sviluppo conseguito dalla Confederazione.
I delegati al congresso vengono eletti in pari numero dalle
unioni provinciali del lavoro e dalle federazioni nazionali
di categoria, in proporzione degli associati rispettivamente
raggruppati nelle stesse. |
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art.15
- Segretario generale
Il
segretario generale promuove le iniziative politico-sindacali,
coordina le attività organizzative e dirige la gestione
del patrimonio confederale secondo gli orientamenti del congresso,
le deliberazioni del comitato direttivo centrale e della segreteria
confederale, tenendo conto dei pareri espressi dagli organi
consultivi.
Assume impegni in nome e per conto dell'I.S.A. nell'ambito
delle decisioni adottate dalla segreteria confederale.
Rappresenta legalmente l'I.S.A. di fronte a terzi ed in giudizio
e può delegare tale rappresentanza, in caso di necessità,
a dirigenti di sua fiducia.
Convoca e presiede la segreteria confederale ed il consiglio
confederale.
Nomina, fra i componenti della segreteria confederale:
- segretari generali aggiunti, con il compito di coadiuvarlo
nel coordinamento delle attività e di sostituirlo
in caso di assenza o su sua delega;
- vice segretari generali, con il compito di coadiuvarlo
in termini operativi,di assistere i segretari generali aggiunti
e di sostituire questi ultimi in caso di impedimento;
- i componenti del coordinamento politico.
Nomina, fra i componenti del comitato direttivo centrale,
coordinatori confederali con compiti di elaborazioni di proposte
per specifiche iniziative.
Istituisce gli uffici centrali, ne nomina i responsabili ed
il personale. Ha facoltà di istituire settori di attività
mediante i quali coordinare e verificare l'andamento funzionale
ai vari livelli di organizzazione.
Viene eletto dal congresso confederale, nel primo scrutinio
a maggioranza assoluta dei voti validi e successivamente a
maggioranza relativa.
Dura in carica sino al successivo congresso, salvo che il
comitato direttivo centrale ne abbia deliberato la decadenza
a maggioranza dei due terzi dei componenti. |
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art.16
- Comitato direttivo centrale Il
comitato direttivo centrale è l'organo deliberante tra
un congresso e l'altro.
Unitamente al segretario generale ed alla segreteria confederale
risponde dell'attuazione degli orientamenti determinati dal
congresso.
Elegge nel proprio seno, nella prima riunione successiva al
congresso, il presidente ed il vice presidente del CDC stesso.
Le modalità di azione e l'esercizio della carica sono
disciplinati da regolamento del CDC che l'organo si dà
su proposta della presidenza stessa. Elegge altresì nel
proprio seno la segreteria confederale su proposta del segretario
generale.
Approva il bilancio annuale della Confederazione, delibera la
convocazione del congresso, decide sulle modifiche urgenti dello
Statuto predisposte dalla segreteria confederale.
Su iniziativa del presidente del CDC, d'intesa con il segretario
generale, può costituire commissioni di studio e di proposta
nell'ambito degli indirizzi e delle deliberazioni che assume.
Nel caso di decadenza o dimissioni del segretario generale,
provvede alla elezione nel suo seno del nuovo segretario generale,
deliberando contemporaneamente per la convocazione del congresso
confederale, da tenersi entro sei mesi dalla data della deliberazione
stessa.
Il comitato è composto da 129 membri. Viene convocato
normalmente ogni quattro mesi ed in via straordinaria su richiesta
della maggioranza dei suoi componenti o del segretario generale.Le
riunioni sono valide quando si presenta la metà più
uno dei componenti.Le decisioni vengono adottate a maggioranza
dei presenti e, per le modifiche dello statuto, a maggioranza
dei due terzi dei
componenti.Il componente del comitato decade dalla carica dopo
due assenze consecutive non giustificate o dopo sei assenze
complessive non causate da documentato impedimento.
La decadenza dell'incarico operativo nella struttura territoriale
o di categoria che ha dato titolo per la elezione in sede congressuale
comporta automaticamente la decadenza da componente del comitato.
Il comitato sostituisce i componenti per qualsiasi motivo decaduti
cooptando altri lavoratori associati.
Per motivi di particolare importanza ai fini dell'attività
confederale può cooptare, in aggiunta al numero dei membri
elettivi, altri lavoratori associati fino ad un massimo di 30
dei quali almeno 8 donne.La eventuale decadenza dalla carica
che aveva determinato la cooptazione comporta automaticamente
la decadenza da componente del comitato.
Tutte le cooptazioni avvengono su proposta del segretario generale. |
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art.16 bis - Coordinamento politico
Il coordinamento politico è l'organismo che coadiuva
il segretario generale nelle linee di indirizzo.
E' composto da non oltre 7 membri nominati dal segretario generale
fra i componenti della segreteria confederale. Del suddetto
organo, fanno parte di diritto i segretari generali aggiunti
ed i vice segretari generali.
Il coordinamento politico viene convocato e presieduto dal segretario
generale. |
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art.17 - Segreteria confederale
La segreteria confederale esercita funzioni collegiali esecutive
degli orientamenti del congresso e delle deliberazioni del
comitato direttivo centrale, di fronte ai quali risponde unitamente
al segretario generale.
I componenti della segreteria confederale in quanto eletti
su proposta fiduciaria del segretario generale, collaborano
con lui nella determinazione e nell'attuazione delle iniziative.
Le funzioni esecutive della segreteria confederale sono le
seguenti:
a) emanare norme per il tesseramento ed i contributi sindacali;
b) istituire le strutture territoriali e le strutture di
categoria di massimo livello; indirizzarne e verificarne
le attività;
c) decidere in materia di inquadramento degli associati;
d) verificare i bilanci delle strutture territoriali e delle
strutture di categoria di massimo livello e predisporre
il bilancio annuale confederale da sottoporre all'approvazione
del comitato direttivo centrale;
e) emanare il regolamento elettorale ed i regolamenti interni;
f) predisporre aggiornamenti e modifiche urgenti dello statuto,
da sottoporre all'approvazione del comitato direttivo centrale
nel periodo che intercorre tra un congresso e l'altro;
g) approvare gli statuti e nominare gli organi centrali
dell'istituto di assistenza e patrocinio e degli organismi
istituiti per l'elevazione culturale e per la formazione
professionale dei lavoratori;
h) deliberare su ogni altra materia la cui competenza gli
viene espressamente attribuita dallo Statuto;
i) deliberare, su iniziativa del segretario generale, in
ordine a questioni che assumono carattere di urgenza e necessità.
La segreteria confederale è composta dal segretario
generale e da non oltre 18 membri.Si riunisce di norma, una
volta al mese. Le decisioni collegiali sono valide quando
sia presente la maggioranza dei componenti.
Decade automaticamente in caso di decadenza del Segretario
Generale.
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art.18 - Consiglio confederale
Il consiglio confederale è l'organo che collabora
con il segretario generale e con la segreteria confederale nella
scelta dei criteri e dei metodi operativi utili per l'attuazione
degli indirizzi e delle deliberazioni del comitato direttivo
centrale.
E' composto da non oltre 30 membri, nominati dal comitato direttivo
centrale nel suo seno su proposta del segretario generale.
Il componente del consiglio decade dalla carica dopo tre assenze
complessive comunque motivate. I componenti decaduti vengono
sostituiti dal comitato direttivo centrale su proposta del segretario
generale.
Il consiglio confederale si riunisce almeno due volte l'anno,
con la partecipazione dei componenti della segreteria confederale
e dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri
della Confederazione.
Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti
la metà più uno dei suoi membri. I pareri sono
espressi a maggioranza dei voti dei partecipanti alla riunione. |
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art.19 - Consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è l'organo consultivo dell'I.S.A.
.E' composto dal segretario generale, dai membri del comitato
centrale,dai segretari responsabili delle federazioni nazionali,
delle unioni provinciali,delle delegazioni regionali e dai membri
dei collegi confederali dei revisori dei conti e dei probiviri.
E' convocato dal segretario generale.
I pareri del consiglio nazionale sono espressi a maggioranza
dei voti dei partecipanti alla
riunione. |
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art.20 - Collegi dei revisori dei
conti e dei probiviri - Rinvio
I collegi confederali dei revisori dei conti e dei probiviri
esercitano i compiti di cui ai successivi artt. 43, 45 e 48,
49. |

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| CAPO
II - Strutture di categoria |
art.21 - Istituzioni e compiti
Le strutture di categoria vengono istituite, a secondo del
loro livello, come precisato nei successivi articoli.
Esse raggruppano lavoratori associati all'I.S.A. in base all'inquadramento
adottato dalla segreteria confederale.
Le strutture di categoria hanno i seguenti compiti:
a) attuare gli indirizzi e le direttive di carattere generale
degli organi confederali;
b) svolgere attività di analisi, proposta e informazione
sui problemi che riguardano le categorie inquadrate;
c) procedere alla contrattazione e stipulazione di accordi
collettivi di lavoro, con l'osservanza delle norme di cui
al precedente art. 9;
d) curare la formazione e l'aggiornamento sindacale dei
quadri dirigenti;
e) promuovere iniziative per incrementare le adesioni all'I.S.A..
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art.22 - Denominazione
Le strutture di categoria dell'I.S.A. sono:
a) federazione nazionale;
b) federazione regionale;
c) federazione provinciale;
d) sindacato nazionale;
e) sindacato provinciale.
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art.23 - Federazione nazionale
La federazione nazionale è la struttura di categoria
di massimo livello. Viene istituita dalla segreteria confederale
per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 21.
La federazione nazionale si articola in federazioni regionali
e provinciali.
Può deliberare norme interne integrative e si può
articolare in sindacati nazionali, ai sensi del successivo art.
25. |
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art.24 - Organi della federazione
nazionale
Gli organi della federazione nazionale sono:
- il congresso;
- la giunta;
- il consiglio;
- il segretario responsabile;
- la segreteria;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.
Il congresso è l'organo che delibera le proposte da
presentare agli organi confederali, nonché gli indirizzi
programmatici per l'attuazione dei compiti assegnati alle
strutture di categoria dallo stuto confederale.
Elegge la giunta, i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri
ed il consiglio.
Viene convocato in via ordinaria ogni quattro anni; in via
straordinaria, su richiesta di due terzi della giunta, ovvero
su richiesta della segreteria confederale.
La giunta è l'organo a cui competono le decisioni esecutive
di carattere collegiale connesse all'attuazione degli indirizzi
deliberati dal congresso.
Elegge nel proprio seno il segretario responsabile e la segreteria.
Approva i bilanci della federazione; ratifica i bilanci delle
federazioni regionali e provinciali e dei sindacati nazionali.
Risponde di fronte ai superiori organi confederali della gestione
dei fondi di cui comunque entra in possesso.
E' composta da 9 a 15 membri; per effettive esigenze di funzionalità
e per consentire l'adeguata rappresentanza a tutte le categorie
inquadrate, può cooptare altri lavoratori fino ad un
massimo di 6, purchè i cooptati abbiano una anzianità
di iscrizione di almeno un anno, salvo deroghe deliberate
dalla segreteria confederale.
Il componente della giunta decade dall'incarico dopo due assenze
consecutive non giustificate e dopo quattro assenze complessive
comunque motivate.
Può essere sostituito per cooptazione di altro lavoratore.
Tutte le cooptazioni sono soggette a ratifica da parte della
segreteria confederale.
Le riunioni sono valide quando sia presente la metà
più uno dei componenti.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti
.
Il consiglio è l'organo che collabora con la giunta
nelle scelte operative per l'attuazione dei compiti della
federazione e dei relativi indirizzi deliberati dal congresso.
E' composto da non oltre 50 membri e dai presidenti dei revisori
dei conti e dei probiviri. Se sono stati eletti meno di 50
membri, per consentire adeguata rappresentanza a tutte le
categorie inquadrate può cooptare altri lavoratori
sino a raggiungere il massimo di 50.
Il consiglio sostituisce componenti per qualsiasi motivo decaduti
cooptando altri lavoratori associati.Tutte le cooptazioni
sono soggette a ratifica da parte della segreteria confederale.
Si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni sono valide
quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
I pareri sono espressi a maggioranza dei voti dei presenti.
Il segretario responsabile dirige le attività della
federazione secondo gli indirizzi deliberati dal congresso
e le decisioni esecutive dalla giunta, tenendo conto dei pareri
espressi dal consiglio.
Convoca e presiede la riunione della giunta e del consiglio.
Convoca il congresso, rappresenta legalmente la federazione
di fronte a terzi ed in giudizio.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla
direzione quotidiana dell'attività. E' composta da
quattro o sei membri ed uno con funzioni di segretario amministrativo.
I collegi dei revisori dei conti e dei probiviri esercitano
i compiti di cui ai successivi artt. 43 e 45 - 48. |
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art.25 - Norme particolari della
federazione nazionale
La giunta della federazione nazionale può deliberare
particolari norme regolamentari corrispondenti alle peculiari
esigenze della federazione e non in contrasto con quelle del
presente statuto, che divengono operanti previa approvazione
della segreteria confederale. |
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art.26 - Federazioni regionali
La federazione regionale e la struttura di categoria di livello
intermedio. Viene istituita dalla delegazione regionale di
concerto con la federazione nazionale per l'attuazione nel
territorio della regione dei compiti alle stesse assegnate
dal presente statuto.
In particolare,viene istituita per:
a) svolgere le attività di analisi e proposta necessarie
per la soluzione dei problemi regionali di natura economica
e sociale che riguardano le categorie inquadrate.
b) Procedere alle attività di contrattazione e stipulazione
di accordi collettivi regionali di lavoro, con l'osservanza
delle norme di cui al precedente art.9.
c) promuovere e coordinare iniziative categoriali a carattere
regionale per accescere le adesioni all' I.S.A..
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art.27 - Organi della federazione
regionale
Gli organi della federazione regionale sono:
- il consiglio;
- la segreteria ;
- il segretario responsabile.
Il consiglio è l'organo a cui competono le decisioni
esecutive di carattere collegiale connesse all'attuazione
delle direttive impartite dalla delegazione regionale e dalla
federazione nazionale.
Elegge nel proprio seno la segreteria ed il segretario responsabile.Approva
il bilancio della federazione da sottoporre alla ratifica
della delegazione regionale e della federazione nazionale.
E' composto da undici a venticinque membri, eletti dalle giunte
delle singole federazioni provinciali in numero proporzionale
a quello dei lavoratori associati raggruppati nelle federazioni
stesse.
Si riunisce almeno sei volte all'anno. Le riunioni sono valide
quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le
decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla
direzione delle attività. E' composta da due a quattro
membri, dei quali uno con funzione di segretario amministrativo.
Il segretario responsabile dirige le attività della
federazione secondo le direttive della delegazione regionale
e della federazione nazionale e le decisioni esecutive del
consiglio.
Convoca e presiede le riunioni del consiglio e della segreteria.
Rappresenta legalmente la federazione di fronte a terzi in
giudizio.
La carica di segretario responsabile è incompatibile
con quella di responsabile di federazione provinciale.
Qualora dovesse verificarsi tale ipotesi il segretario responsabile
della federazione regionale dovrà lasciare l'incarico
di responsabile di federazione provinciale entro il termine
massimo di sei mesi dal giorno della sua elezione.
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art.28 - Federazione provinciale
La federazione provinciale è la struttura di categoria
di livello iniziale.Viene istituita dalla unione provinciale
di concerto con la federazione nazionale per l'attuazione
nel territorio della provincia dei compiti alle stesse assegnate
dal presente statuto. In particolare, viene istituita per:
a) svolgere le attività di analisi e proposta necessarie
per la soluzione dei problemi provinciali di natura economica
e sociale che riguardano le categorie inquadrate;
b) procedere alle attività di contrattazione e stipulazione
di accordi collettivi provinciali di lavoro, con l'osservanza
delle norme di cui al precedente art.9.
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art.29 - Organi della federazione
provinciale
Gli organi della federazione provinciale sono:
- Il congresso;
- La giunta;
- Il segretario responsabile;
- La segreteria;
- Il collegio dei revisori dei conti.
Il congresso è l'organo che delibera i programmi di
attuazione dei compiti della federazione.
Elegge la giunta ed il collegio dei revisori dei conti. E'
composto dai lavoratori occupati nel territorio della provincia.
E' convocato in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria
su richiesta di due terzi della giunta, ovvero dalla segreteria
della federazione nazionale.
La giunta è l'organo cui competono le decisioni esecutive
di carattere collegiale connesse all'attuazione dei compiti
della federazione. Elegge nel proprio seno, il segretario
responsabile e la segreteria. Approva i bilanci della federazione.
Risponde di fronte agli organi della unione provinciale e
della federazione nazionale della gestione economica dei fondi
di cui viene dotata o comunque entra in possesso.
E' composta da 5 a 15 membri. Per effettive esigenze di funzionalità
e per consentire adeguata rappresentanza a tutte le categorie
inquadrate, può cooptare altri lavoratori sino ad un
massimo di 4.
Le
cooptazioni sono soggette a ratifica da parte della segreteria
dell'unione provinciale. Le riunioni sono valide quando sia
presente la maggioranza dei componenti.Le decisioni vengono
adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Il componente della giunta decade dall'incarico dopo due assenze
consecutive e dopo quattro assenze comunque motivate. Può
essere sostituito per cooptazione di altro lavoratore inquadrato.
Il segretario responsabile dirige le attività della
federazione secondo le deliberazioni del congresso e le decisioni
esecutive della giunta.
Convoca e presiede le riunioni della giunta. Convoca il congresso.
Rappresenta legalmente la federazione di fronte a terzi ed
in giudizio.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla
direzione quotidiana della attività.
E' composta da 2 a 4 membri, dei quali uno con funzioni di
vice segretario ed uno con funzioni di segretario amministrativo.
Il collegio dei revisori dei conti esercita i compiti di cui
la successivo art.43. |
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art.30 - Sindacato nazionale
Il sindacato nazionale raggruppa associati appartenenti ad
una specifica categoria. Può essere istituito:
a) dalla federazione nazionale come propria articolazione,
secondo le procedure di cui al precedente art. 25, per la
più immediata attuazione dei compiti di analisi,
proposta ed informazione in ordine ai problemi specifici
della categoria interessata.
b) dalla segreteria confederale, per raggruppare associati
appartenenti ad una categoria non similare ad altre. In
tal caso, il sindacato nazionale viene equiparato a tutti
gli effetti alla federazione nazionale.
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art.31 - Organi del sindacato nazionale
Gli organi del sindacato nazionale istituito come articolazione
della federazione nazionale sono:
- il congresso;
- la giunta;
- il segretario responsabile;
- la segreteria;
Il congresso è l'organo che delibera gli indirizzi
propagandistici per l'attuazione dei compiti di cui al precedente
art.30, lettera a). Elegge la giunta. E' convocato in via
ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria, su richiesta
della maggioranza della giunta, ovvero su richiesta della
segreteria dell'unione provinciale.
La giunta è l'organo cui competono le decisioni esecutive
di carattere collegiale connesse all'attuazione degli indirizzi
deliberati dal congresso. Elegge nel proprio seno il segretario
responsabile e la segreteria. Approva i bilanci del sindacato;
ratifica i bilanci dei sindacati provinciali.
Risponde di fronte agli organi della federazione nazionale
della gestione economica dei fondi di cui il sindacato viene
dotato dalla federazione stessa o di cui comunque entra in
possesso.
E' composta da 7 a 11 membri.
Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza
dei componenti . Le decisioni vengono adottate a maggioranza
dei voti dei presenti. Il componente della giunta decade dall'incarico
dopo due assenze consecutive o dopo quattro assenze comunque
motivate, e può essere sostituito per cooptazione di
altro lavoratore inquadrato.
Il segretario responsabile dirige le attività del sindacato
secondo le decisioni esecutive della giunta. Convoca e presiede
le riunioni della giunta. Convoca il congresso. Rappresenta
legalmente il sindacato di fronte a terzi ed in giudizio.
La segreteria collabora con il segretario responsabile alla
direzione quotidiana dell'attività. E' composta da
2 a 4 membri, fra i quali uno con funzioni di segretario amministrativo.
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art.32 - Sindacato provinciale
Il
sindacato provinciale viene istituito dalla federazione provinciale
di concerto con il sindacato nazionale, per l'attuazione nel
territorio della provincia dei compiti agli stessi assegnati
dal presente statuto. |
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art.33 - Organi del sindacato
provinciale
Gli organi del sindacato provinciale sono:
- il congresso;
- la giunta;
- il segretario responsabile;
Il congresso è l'organo che delibera i programmi di
attuazione dei compiti del sindacato. Elegge la giunta. E'
convoca in via ordinaria ogni quattro anni ; in via straordinaria
su richiesta della maggioranza della giunta, ovvero su richiesta
della segreteria della federazione provinciale.
La giunta è l'organo cui competono le decisioni esecutive
di carattere collegiale connesse all'attuazione dei compiti
del sindacato. Elegge nel proprio seno il segretario responsabile.
Approva i bilanci del sindacato. Risponde di fronte agli organi
del sindacato nazione della gestione economica dei fondi di
cui dallo stesso viene dotato o di cui comunque entra in possesso.
E' composta da 5 a 9 membri. Le riunioni sono valide quando
sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono
adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Il componente
della giunta decade dall'incarico dopo due assenze consecutive
e dopo quattro assenze comunque motivate, e può essere
sostituito per cooptazione di altro lavoratore inquadrato.
Il segretario responsabile dirige le attività del sindacato
secondo le decisioni esecutive della giunta. Convoca e presiede
le riunioni della giunta. Convoca il congresso. Rappresenta
legalmente di fronte a terzi ed in giudizio.
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| CAPO
III - Strutture territoriali |
art.34 - Istituzioni e compiti
Le strutture territoriali vengono istituite dalla segreteria
confederale per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) rappresentare l'I.S.A. nei confronti di associazioni,
enti ed organi di equivalente competenza territoriale;
b) istituire, di concerto con le federazioni nazionali di
categoria, le corrispondenti articolazioni regionali e provinciali;
c) promuovere e verificare l'attuazione del presente statuto
e delle direttive degli organi confederali da parte degli
associati e da parte delle anzidette articolazioni di categoria
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art.35 - Denominazione
Le strutture territoriali dell'I.S.A. sono:
a) unione provinciale del lavoro;
b) delegazione regionale.
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art.36 - Unione provinciale del
lavoro
L'unione provinciale realizza l'unità politica ed organizzativa
degli associati all'I.S.A. e delle strutture di categoria
che operano nel territorio della provincia.
In particolare ha il compito di:
a) svolgere attività di studio e informazione sui
problemi sindacali, sociali ed economici che più
direttamente interessano i lavoratori della provincia;
b) promuovere e coordinare iniziative per accrescere le
adesioni all'I.S.A. ;
c) promuovere la costituzione delle rappresentanze sindacali,
assistere le stesse nello svolgimento dei loro compiti e
verificarne le attività.
Per conseguire la più ampia unitarietà degli
indirizzi e la maggiore efficacia delle iniziative, può
istituire delegazioni comunale e zonali, attribuendone la
responsabilità ai dirigenti sindacali fiduciari. |
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art.37 - Organi dell'unione provinciale
Gli
organi dell'unione provinciale sono
- il congresso;
- il segretario responsabile;
- il comitato direttivo provinciale;
- la segreteria ;
- il consiglio;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.
Il
congresso è l'organo che delibera gli indirizzi programmatici
per l'attuazione dei compiti statutari , nonché le
proposte da inoltrare agli organi confederali per la più
incisiva presenza dell'I.S.A. in favore dei lavoratori della
provincia.
Elegge il segretario responsabile, il comitato direttivo provinciale
ed i collegi dei revisori dei conti e dei probiviri.
Viene convocato in via ordinaria ogni quattro anni, in via
straordinaria, su richiesta di due terzi del comitato direttivo
provinciale ovvero dalla segreteria confederale.
Il segretario responsabile rappresenta l'unità politica
ed organizzativa dell'I.S.A. nel territorio provinciale. Promuove
e dirige le attività dell'unione secondo gli orientamenti
del congresso e le decisioni del comitato direttivo provinciale
tenendo conto dei pareri espressi dal consiglio.
Rappresenta legalmente l'unione di fronte a terzi ed in giudizio.
Convoca il congresso. Convoca e presiede il comitato direttivo
provinciale, la segreteria ed il consiglio. Nomina i fiduciari
delle federazioni comunali e zonali di cui al precedente articolo.
Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dai regolamenti
e dagli organi confederali.
Il comitato direttivo provinciale è l'organo responsabile
dell'attuazione degli orientamenti deliberati dal congresso.
Approva il bilancio dell'unione. Su proposta del segretario
responsabile elegge nel proprio seno la segreteria. E' composta
da non oltre 31 membri.
Si riunisce normalmente ogni due mesi; in via straordinaria,
su iniziativa del segretario responsabile o su richiesta di
due terzi dei suoi componenti. Le riunioni sono valide quando
sia presente la metà più uno dei componenti.
Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Il componente del comitato decade dalla carica dopo due assenze
consecutive non giustificate e dopo quattro assenze complessive
comunque motivate; viene sostituito mediante cooptazione di
altro lavoratore associato.
In aggiunta al numero dei membri elettivi, per motivi di effettiva
importanza ai fini dell'attività dell'unione e per
consentire adeguata rappresentanza a tutte le categorie, il
comitato può cooptare altri associati, fino ad un massimo
di otto. Tutte le cooptazioni avvengono su proposta del segretario
responsabile.
Nella eventualità che si renda vacante la carica di
segretario responsabile, il comitato designa tre dei suoi
componenti per la nomina da parte della segreteria confederale,
del nuovo segretario.
La segreteria coadiuva il segretario responsabile nella determinazione
e nella direzione delle iniziative da promuovere, esercita
funzioni collegiali esecutive dei compiti statutari e degli
orientamenti del congresso. E' composta dai 4 agli 8 membri
tra i quali uno con funzione di vice segretario responsabile
ed uno con funzione di segretario amministrativo. Il consiglio
è l'organo consultivo dell'unione. E' composto dai
membri del comitato direttivo, dai responsabili delle strutture
di categoria, dai fiduciari comunali e zonali, dai dirigenti
delle rappresentanze sindacali e dai membri dei collegi dei
revisori dei conti e dei probiviri.
Si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni sono valide
quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. I
pareri sono espressi a maggioranza dei voti dei presenti.
I collegi dei revisori dei conti e dei probiviri esercitano
i compiti di cui successivi artt. 43 e 45 - 49. |
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art.38 - Delegazione regionale
La
delegazione regionale realizza l'unità politica e organizzativa
delle strutture territoriali e di categoria che operano nel
territorio della regione.
In particolare ha il compito di:
a) svolgere attività di studio e informazione sui
problemi sindacali sociali ed economici che
più direttamente interessano i lavoratori della regione;
b) promuovere e coordinare iniziative nell'ambito regionale
per accrescere le adesioni
all'I.S.A.;
c) esercitare tutte le altre attribuzioni volta per volta
eventualmente conferitele dagli organi
confederali.
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art.39 - Organi della delegazione
regionale
Gli
organi della delegazione regionale sono:
- il consiglio;
- la segreteria;
- il segretario responsabile.
Il consiglio è l'organo che delibera gli orientamenti
per l'attuazione dei compiti statutari e delle direttive degli
organi confederali.Elegge nel proprio seno la segreteria.Approva
il bilancio della delegazione.
E' composto dai segretari responsabili delle unioni provinciali
e delle federazioni regionali e dai membri del comitato direttivo
centrale che operano nel territorio della regione. Alle riunioni
del consiglio sono chiamati a partecipare, con voto consultivo,
in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, i
rappresentanti dell'I.S.A, presso commissioni e comitati regionali
istituiti con provvedimenti dello Stato o della Regione, nonché
i responsabili provinciali degli organismi per la elevazione
culturale e la istruzione professionale e di assistenza a
patrocinio dell'I.S.A.. Si riunisce su iniziativa del segretario
per l'elezione della segreteria.In seguito, si riunisce almeno
una volta al mese e in via straordinaria su convocazione del
segretario responsabile ovvero su richiesta del segretario
generale. Le riunioni sono valide quando sia presente la metà
più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate
a maggioranza dei voti dei presenti.
La segreteria coadiuva il segretario responsabile nella determinazione
delle iniziative da promuovere. Esercita funzioni collegiali
esecutive dei compiti statutari e degli orientamenti deliberati
dal consiglio. Predispone il bilancio della delegazione. Ratifica
i bilanci delle federazioni regionali. E' composta da tre
a cinque membri, fra i quali uno con funzione di vice segretario
responsabile ed uno con funzione di segretario amministrativo.
Il segretario responsabile rappresenta l'unità politica
e organizzativa dell'I.S.A. nel territorio regionale. Promuove
e dirige le attività della delegazione secondo gli
orientamenti del consiglio , le decisioni della segreteria
e le direttive degli organi confederali.
Rappresenta legalmente la delegazione di fronte a terzi ed
in giudizio. Convoca e presiede il consiglio e la segreteria.
E' nominato dal segretario generale fra i componenti della
segreteria.
La carica di segretario responsabile è incompatibile
con quella di responsabile di una Unione Provinciale.
Qualora dovesse verificarsi tale ipotesi, il segretario della
delegazione dovrà lasciare l'incarico di responsabile
della Unione entro il termine massimo di sei mesi dal giorno
della sua elezione. |

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| CAPO
IV - Rappesentanze sindacali |
art.40 - Rappresentanza sindacale
aziendale o di ente
La rappresentanza sindacale aziendale o in ente è l'organo
che viene costituito nella unità produttiva su iniziativa
dei lavoratori associati all'I.S.A., ai sensi dell'art. 19 della
legge 20 maggio 1970, n° 300, e di ogni altra normativa
in materia.
Elegge nel proprio seno una dirigenza esecutiva.
Nell'ambito di aziende o enti con più unità produttive
le rappresentanze possono costituire organi di coordinamento.
Le segreterie delle strutture territoriali e di categoria interessate
provvedono congiuntamente a notificare alle amministrazioni
datoriali l'avvenuta costituzione delle rappresentanze e degli
organi di coordinamento e la composizione delle relative dirigenze.
Le modalità di costituzione e di scioglimento delle rappresentanze,
delle dirigenze esecutive e degli organi di coordinamento vengono
stabilite con apposito regolamento emanato a norma del precedente
art. 17. |
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art.41 - Delegazione sindacale
La delegazione Sindacale è l'organo che viene costituito
nella unità produttiva su iniziativa di almeno cinque
lavoratori iscritti all'I.S.A., qualora - per sopravvenuta carenza
legislativa - non sia più possibile costituire la RSA
prevista dalla legge 300 art.19, del 20 maggio 1970.
Elegge nel proprio seno una dirigenza esecutiva.
Nell'ambito di aziende, enti o ministeri con più unità
produttive, le delegazioni possono costituire organi di coordinamento.
Le segreterie delle strutture territoriali e di categorie interessate
provvedono a notificare congiuntamente alle controparti datoriali
competenti la avvenuta costituzione delle Delegazioni, gli eventuali
organi di coordinamento e la composizione dei relativi organismi
dirigenti.
Le modalità di costituzione, di funzionamento e di scioglimento
delle Delegazioni vengono stabilite con apposito regolamento
emanato a cura della Segreteria Confederale. |

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| TITOLO
IV - Patrimonio, Controlli, Responsabilità |
art.42 - Patrimonio
Il patrimonio dell'I.S.A. è costituito dai contributi
dei lavoratori, da ogni altra entrata o bene comunque derivati
alle singole articolazioni dell'organizzazione, nonché
dai beni in cui sono state investite tutte le entrate anzidette.
I rappresentanti legali delle singole articolazioni assumono
la figura e le responsabilità di consegnatari dei beni
patrimoniali dislocati presso le articolazioni stesse.
L'ammontare dei contributi sindacali nonché la loro destinazione
e ripartizione vengono stabiliti dalla segreteria confederale.
Gli atti per la gestione del patrimonio sono deliberati in conformità
di specifica regolamentazione emanata a norma del precedente
articolo 17.
Gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio
né pretenderne quota in caso di recesso. |
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art.43 - Collegi dei revisori
dei conti
I collegi dei revisori dei conti dell'I.S.A. sono:
- collegi della federazione provinciale;
- collegi della federazione nazionale;
- collegio dell'unione provinciale;
- collegio confederale.
I collegi dei revisori sono gli organi cui, nelle articolazioni
organizzative d'appartenenza, compete di verificare e certificare
i bilanci ed i relativi documenti di contabilità.
Al collegio confederale compete, inoltre di verificare le
risultanze contabili delle strutture territoriali e delle
federazioni nazionali e di notificare alla segreteria confederale
i casi di irregolarità eventualmente rilevati o dei
quali sia comunque venuto a conoscenza.
Al collegio confederale compete anche di emettere pareri consultivi
e lodi decisori in ordina a segnalazioni e richieste avanzate
dagli organi esecutivi e dai collegi delle strutture territoriali
di categoria .
Il collegio confederale è composto da cinque membri
effettivi e da cinque supplenti. Gli altri collegi sono composti
da tre membri effettivi e da un supplente.
I presidenti dei collegi vengono eletti fra i membri effettivi,
rispettivamente dalla giunta della federazione, dal comitato
direttivo centrale.
I membri effettivi decaduti o dimissionari vengono sostituiti
dai supplenti. Alla integrazione del collegio provvedono gli
organi direttivi di cui al comma precedente.
Nessun associato può essere membro di più collegi
dei revisori dei conti.
I membri dei collegi dei revisori dei conti non possono rivestire
altre cariche nell'articolazione organizzativa di appartenenza. |
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art.44 - Responsabilità
Gli organi confederali rispondono di fronte a terzi soltanto
degli impegni che il segretario generale ha assunto direttamente
in nome e per conto dell'I.S.A..
Le strutture territoriali e di categoria gestiscono autonomamente,
con l'osservanza della
specifica regolamentazione di cui al precedente art. 42, 4°
comma, le quote dei contributi
sindacali loro assegnate e le altre entrate e beni loro pervenuti.
Gli organi delle strutture stesse rispondono collegialmente
di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo segretario
responsabile ha assunto direttamente in nome e per conto delle
medesime.
Le verifiche sulla regolarità ed efficacia di gestione
nei confronti di strutture territoriali e di categoria non comportano
assunzioni di corresponsabilità da parte dell'organo
esecutivo di grado superiore che le ha predisposte. |

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| TITOLO
V - Giurisdizione interna |
art.45 - Organi di giurisdizione
Gli organi di giurisdizione dell'I.S.A. sono:
a) collegio dei probiviri della federazione nazionale;
b) collegio dei probiviri della unione provinciale;
c) segreteria confederale ;
d) collegio dei probiviri confederali.
Agli organi di giurisdizione compete di svolgere accertamenti
sui fatti denunciati, di pronunciare lodi per la composizione
dei conflitti, di irrogare sanzioni disciplinari, di decidere
sui ricorsi avverso i giudizi di prima istanza.
I collegi delle federazioni nazionali e delle unioni sono
composti da tre membri effettivi e da due supplenti.Il collegio
confederale è composto da cinque membri effettivi e
da tre supplenti.
I presidenti dei collegi vengono eletti fra i membri effettivi,
rispettivamente dalla giunta della federazione, dal comitato
direttivo provinc |