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IL SINACATO I.S.A. INFORMA: LE "FINESTRE" 2010 PER L'ANZIANITA' E LA VECCHIAIA


 Nessuna modifica è stata introdotta quest'anno relativamente ai requisiti per la pensione di anzianità e per le "Finestre" di uscita per la pensione di vecchiaia.
Le regole dunque restano quelle fissate con la riforma del Welfare del governo "Prodi" (legge n. 247 del 2007).

Ma vediamo
cosa ha previsto il provvedimento.

 Pensione di anzianità

Per questa
prestazione previdenziale il 2010 può considerarsi un anno di
tregua.


Dopo il debutto a luglio 2009 del sistema delle quote, i lavoratori dipendenti possono lasciare il lavoro con 59 anni di età se hanno almeno 36 anni di contributi, oppure 60 e almeno 35. sono queste le sole due combinazioni possibili di questa "quota 95" vincolata.
Infatti non si può scendere né sotto i 35 anni di contributi, né sotto i 59 anni di età.

Dal gennaio 2011 l'età sale a 60 anni per chi ha 36 anni di contributi, in alternativa alla

combinazione 61 + 35 (quota 96). Infine dopo altri due anni, quindi dal gennaio 2013, si passa a
"quota 97": 61 anni di età e 36 anni di contributi oppure 62 e 35.


Per i lavoratori autonomi , invece,  tutte queste soglie di età e quote sono aumentate di un anno.

Resta la possibilità per tutti di ottenere la pensione di anzianità senza vincoli di età se sono stati
accumulati almeno quarant'anni di contributi.

Nell'apposita tabella 1 sono indicati tutti i requisiti previsti per i dipendenti e per gli autonomi nei prossimi anni.

Per quanto riguarda le "finestre" d'uscita restano confermate quelle già previste dalla riforma Maroni per il 2008 (v. tabella 2), mentre per quei lavoratori che totalizzano 40 anni di anzianità contributiva, sempre dal 2008 sono state confermate le quattro "finestre" attualmente previste (gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno).

Anche in questo caso a risentirne maggiormente sono i lavoratori autonomi per i quali l'attesa minima è passata dai 6 ai 12 mesi.

 Pensione di vecchiaia

Anche quest'anno i pensionati di vecchiaia, che fino al 2007 hanno ricevuto l'assegno dal mese successivo al compimento dell'età, debbono fare i conti con le "finestre". Mentre resta - per il settore privato - il requisito di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, con il raggruppamento delle uscite in scaglioni è stato previsto, di fatto,
l'aumento dell'età pensionabile nella misura di almeno tre mesi per i lavoratori
dipendenti e di almeno sei mesi per i lavoratori autonomi.

Le uscite, dunque, sono diverse a seconda della categoria di appartenenza. Come mostra la tabella 3, per i lavoratori dipendenti la decorrenza è fissata all'inizio del secondo trimestre successivo a
quello in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi.

L'attesa per il primo assegno diventa decisamente più severa per i lavoratori autonomi: ad artigiani, commercianti e coltivatori diretti si applicano le finestre di uscita previste per il pensionamento di
anzianità con 40 anni di contributi.

Di conseguenza, un uomo che compie 65 anni a febbraio dovrà aspettare il 1° ottobre per ricevere la pensione.

Austerità anche per le donne del settore del pubblico impiego. Da quest'anno per il trattamento pensionistico di vecchiaia sono richiesti almeno 61 anni di età, che saliranno con scatti di un anno ogni due fino al 2018 per raggiungere il limite di 65 anni già attualmente previsto per gli uomini.

Le nuove regole sono state introdotte così come richiesto dall'Unione Europea con la sentenza n. 44 del 2007 della Corte Europea. E' stato stimato che l'innalzamento del limite di età interesserà circa diecimila donne ed in particolare quelle nate nel 1950 e 1951, che potranno ottenere le pensione rispettivamente all'età di 61 o 62 anni tra il 2011 e il 2013.

Si salvano da questo nuovo provvedimento le lavoratrici dipendenti che hanno compiuto 60 anni di
età entro il 2009 anche se decidono di mettersi in pensione nel corso del 2010.
                                                                        

                                                            Tab. 1

      PENSIONE DI ANZIANITA': I REQUISITI

 Anno di pensionamento

Le quote: età anagrafica più contributi
           
Lavoratori dipendenti

            Lavoratori autonomi

Dall'1/7/2009 al 31/12/2010

            Quota 95

composta da:
59+36

oppure 60+35

*Quota 96*

composta da: 60+36

oppure 61+35
Dall'1/1/2011 al 31/12/2012



*Quota 96*

composta da: 60+36

            oppure 61+35

*Quota 97*

composta da: 61+36

oppure
62+35


Dall'1/1/2013

            Quota 97

composta da: 61+36

oppure 62+35


*Quota 98*

composta da: 62+36

oppure 63+35**

Per entrambe le categorie, in alternativa a questi requisiti, si può andare in pensione con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica.
                                                                                 

                                                        Tab 2

      PENSIONE DI ANZIANITA: LE FINESTRE

* *

*a) lavoratori
dipendenti*

*Requisiti maturati con meno di 40 anni di contributi*





      Decorrenza della pensione

Entro il 1° semestre dell'anno


gennaio dell'anno successivo

Entro il 2° semestre dell'anno


luglio dell'anno successivo

*Requisiti maturati con 40 anni di
contributi*

          Decorrenza della pensione

Entro il 1°
trimestre dell'anno

1° luglio dello stesso anno

Entro il 2°
trimestre dell'anno

1° ottobre dello stesso anno

Entro il 3°
trimestre dell'anno

1° gennaio dell'anno successivo

Entro il 4°
trimestre dell'anno

1° aprile dell'anno successivo

*b) lavoratori
autonomi*

*/ /*

*Requisiti maturati con meno di 40 anni di
contributi*


      Decorrenza della pensione

Entro il 1° semestre
dell'anno

1° luglio dell'anno successivo

Entro il 2°
semestre dell'anno

      1° gennaio del secondo anno successivo

*Requisiti maturati con 40 anni di contributi*
         
Decorrenza della pensione

Entro il 1° trimestre dell'anno



ottobre dello stesso anno

Entro il 2° trimestre dell'anno


gennaio dell'anno successivo

Entro il 3° trimestre dell'anno


aprile dell'anno successivo

Entro il 4° trimestre dell'anno



luglio dell'anno successivo

 
Tab. 3

      PENSIONE DI
VECCHIAIA: LE FINESTRE

*/ /*
*PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E
CONTRIBUTIVO*



DECORRENZA PENSIONE

*LAVORATORI DIPENDENTI*


*LAVORATORI AUTONOMI*

Entro il* 31 marzo

*1° luglio*

dello stesso anno

*1° ottobre*

dello stesso anno

Entro il* 30 giugno*


*1° ottobre*

dello stesso anno

*1° gennaio*

dell'anno successivo

Entro il *30 settembre*


*1° gennaio*

dell'anno successivo

*1° aprile*

dell'anno successivo

Entro il *31
dicembre*

*1° aprile*

dell'anno successivo

*1° luglio*

dell'anno successivo.

 

03/02/2010
 
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